Salta al contenuto principale
Regione Marche
Accedi all'area personale

|

Riconoscimento del figlio naturale dopo che sia stato riconosciuto dal primo genitore

Servizio attivo

Il figlio naturale può essere riconosciuto anche dopo che, al momento della nascita, sia stato riconosciuto da uno solo dei genitori

Argomenti:
Nascita
Municipium

Materie del servizio

Municipium

A chi è rivolto

La procedura di riconoscimento di un figlio successivamente alla dichiarazione di nascita può essere effettuata dal genitore che abbia compiuto 16 anni (salvo autorizzazione del Tribunale) che non ha riconosciuto il figlio al momento della nascita.

Chi può presentare

In assenza dei genitori la denuncia di nascita può essere fatta da persona munita di procura con atto pubblico (autenticata da un notaio), con la quale il/i genitore/i, ha/hanno espersso il consenoo ad essere nominato/i.

Municipium

Descrizione

Mediante la procedura di riconoscimento di un figlio dopo la nascita, il genitore biologico che non abbia riconosciuto il figlio al momento della dichiarazione di nascita può attivarsi al fine di vedersi riconosciuta giuridicamente la genitorialità, a condizione che vi sia il consenso del genitore che per primo ha riconosciuto il figlio o l'assenso del figlio riconosciuto che abbia compiuto 14 anni.

L'art. 258 del codice civile prevede che il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore che lo ha reso e ai parenti dello stesso.

Il riconoscimento di un figlio è un atto personalissimo e pertanto non è ammessa procura.

In tema di procedura di riconoscimento, l'art. 254 c.c. prescrive le forme mediante le quali esso può essere reso, ovvero:

  • contestualmente alla dichiarazione di nascita, sia innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile che davanti alla Direzione Sanitaria, nel rispetto dei relativi termini;
  • successivamente alla dichiarazione di nascita, mediante dichiarazione davanti all'Ufficiale dello Stato Civile, con atto pubblico o per testamento.

Occorre subito precisare che, ai sensi dell'art. 250, comma 2, c.c., la procedura di riconoscimento del figlio successivamente alla nascita deve essere distinta a seconda che il figlio riconosciuto sia:

  • minore di 14 anni: in tal caso potrà essere resa dichiarazione di riconoscimento soltanto previo o contestuale consenso dell'atro genitore che per primo ha riconosciuto il figlio;
  • maggiore di 14 anni: in tal caso la dichiarazione di riconoscimento può essere sempre resa, ma acquisterà efficacia solo in seguito a dichiarazione di assenso, sia essa contestuale o postuma, del figlio riconosciuto che abbia compiuto 14 anni.

Pertanto, in caso di riconoscimento di figlio maggiore di 14 anni sarà necessario acquisire, quale atto unilaterale e personalissimo, l'assenso del figlio riconosciuto, il quale costituisce condizione di efficacia del riconoscimento reso dal genitore che opererà retroattivamente, in caso di assenso postumo, dalla data di riconoscimento.

Viceversa, il riconoscimento di figlio minore di 14 anni può essere reso esclusivamente previo o contestuale consenso dell'altro genitore che per primo ha riconosciuto il figlio e non può dunque essere ricevuto in mancanza di consenso dell'altro genitore (a differenza di quello del maggiore di 14 anni, ricevuto dall'U.S.C., ma inefficace in attesa di assenso del figlio).

Inoltre, mentre nel caso di riconoscimento di figlio maggiore di 14 anni non è previsto alcuno strumento processuale in caso di mancato assenso del figlio riconosciuto, nel caso di mancato consenso dell'altro genitore e conseguente impossibilità di rendere il riconoscimento del figlio minore di 14 anni, il genitore che voglia vedersi riconosciuta giuridicamente la filiazione può ricorrere al Tribunale Ordinario mediante la procedura di cui all'art. 250, comma 4, c.c..

Competenza dell'Ufficiale dello Stato Civile.

La normativa non pone alcun limite in ordine alla competenza dell'Ufficiale dello Stato Civile dinanzi al quale rendere la dichiarazione di riconoscimento e, pertanto, la stessa potrà essere resa innanzi all'U.S.C. di qualsiasi comune e, non per forza, in quello di nascita o residenza del figlio da riconoscere. Questi provvederà poi all'annotazione sull'atto di nascita del riconosciuto o a richiedere detto adempimento al Comune di iscrizione dell'atto.

Municipium

Come fare

Gli interessati potranno recarsi presso l'ufficio di stato civile del comune in cui intendono effettuare il riconoscimento del figlio, muniti di documento di identità, fissando un appuntamento l'ufficio in tempo utile ad acquisire la documentazione probatoria necessaria.

Municipium

Cosa serve

Procedimento per il riconoscimento

I genitori che intendano procedere al riconoscimento di un figlio, oltre al proprio documento di riconoscimento, dovranno produrre la documentazione di volta in volta necessaria a seconda del caso di specie.

Secondo quanto sopra esposto, il riconoscimento di un figlio minore di 14 anni non può essere resa in mancanza di consenso del genitore che per primo ha riconosciuto il figlio.

Il riconoscimento del figlio maggiore di 14 anni può essere ricevuto, ma resta inefficace finché il riconosciuto non esprimerà il uso eventuale assenso.

Documento di identità del dichiarante, in corso di validità.
Eventuale dichiarazione del Tribunale, in caso di genitore minore di 16 anni.
A seconda dei casi, eventuale consenso antecedente in atto pubblico dell'altro genitore o testamento o atto pubblico di riconoscimento.

  • Documento di identità del dichiarante, in corso di validità.
  • Eventuale dichiarazione del Tribunale, in caso di genitore minore di 16 anni.
  • A seconda dei casi, eventuale consenso antecedente in atto pubblico dell'altro genitore o testamento o atto pubblico di riconoscimento.
Municipium

Cosa si ottiene

La redazione di un atto pubblico, iscritto nei registri di nascita, di riconoscimento di figlio e la sua annotazione sull'atto di nascita del riconosciuto.

Municipium

Tempi e scadenze

L'istruttoria viene avviata su domanda e la dichiarazione viene resa previo appuntamento da fissarsi in tempo utile ad acquisire la documentazione d'ufficio.

Il procedimento ha una durata massima di 30 giorni

Municipium

Casi particolari

Riconoscimento successivo per atto pubblico o testamento.

Così come può essere espresso anteriormente il consenso al riconoscimento dell'altro genitore per atto pubblico o testamento, anche il riconoscimento stesso può essere dichiarato con atto pubblico o per testamento, in qualunque sua forma.

L'art.47 del d.P.R. 396/2000 prescrive che "In caso di riconoscimento di un figlio nato fuori del matrimonio, già riconosciuto dall'altro genitore, l'ufficiale dello stato civile deve darne notizia al genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento e che non ha prestato il proprio consenso".

La copia autentica del testamento deve essere trasmesso all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo di iscrizione dell'atto di nascita entro 20 giorni dalla pubblicazione (il termine non è perentorio) e il riconoscimento produce effetti dalla data di morte di colui che ha effettuato il riconoscimento (e pertanto da tale data dovrà verificarsi se il riconosciuto aveva più o meno di 14 anni).

Pertanto, acquisito un atto pubblico o un testamento che contenga un riconoscimento di figlio, l'U.S.C. darà informazione all'altro genitore per acquisirne il consenso.

Data la particolarità del caso di riconoscimento mediante testamento, il consenso dell'altro genitore in caso di figlio minore di 14 anni può essere acquisito anche successivamente alla ricezione delle disposizioni testamentarie e opererà sempre con decorso dalla data di morte del testatore, ai sensi dell'art. 256 c.c..

Tale riconoscimento non verrà trascritto in atti di stato civile, ma annotato (previo consenso dell'altro genitore o assenso al riconoscimento del figlio, a seconda dei casi) sull'atto di nascita del riconosciuto.

Cosa fare nel caso in cui una delle parti sia un cittadino straniero.

Se una delle parti è un cittadino straniero è necessario individuare quale sia il diritto applicale, se quello italiano o quello dello stato di appartenenza del cittadino straniero, sulla base di quanto previsto dall’art.35 della L. n.218/1995, secono la quale:

  • le condizioni per il riconoscimento del figlio naturale sono regolate dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita o, se più favorevole, dalla legge nazionale del soggetto che fa il riconoscimento, nel momento in cui questo avviene, e se tali leggi non prevedono il riconoscimento o lo limitassero in qualche modo si applica la legge italiana;
  • la capacità del genitore di fare il riconoscimento è regolata dalla sua legge nazionale;
  • la forma del riconosicmento è regolata dalla legge dello Stato di cui esso è fatto o da quella che ne disciplina la sostanza.

Sulla base delle nuove norme sulla cittadinanza italiana, se il minore è nato all’estero e ha una cittadinanza straniera, potrà diventare italiano solo in presenza di una delle seguenti condizioni:

un ascendente di primo o secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;

un genitore è stato residente in Italia per almeno 2 anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della nascita del figlio.

Cosa fare in caso di mancato consenso dell'altro genitore

Preliminarmente occorre distingue il caso di impossibilità a rendere la dichiarazione di consenso da quello di mancata volontà di esprimere lo stesso.

Nel primo caso, infatti, se l'altro genitore è deceduto e dunque non può più esprimere il consenso, al fine di tutelare il diritto del figlio di avere due genitori, atteso che il riconoscimento è un atto personalissimo e che pertanto nessun altro potrebbe rendere il consenso al posto del genitore defunto, potrà essere ricevuto il riconoscimento del "secondo" genitore anche senza ricorrere al Tribunale Ordinario.

Viceversa, se l'altro genitore rifiuti di prestare consenso, il genitore che intenda riconoscere successivamente il figlio minore di 14 anni dovrà ricorrere al Giudice Ordinario e, in tal caso, questi deciderà con sentenza che tiene luogo del consenso mancante, assumendo anche, ai sensi degli artt. 250 e 262 c.c., i provvedimenti opportuni in relazione al cognome del riconosciuto.

Detta sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato Civile che, senza trascrivere la stessa, provvederà ad annotazione sull'atto di nascita.

Municipium

Accedi al servizio

Municipium

Costi

Nessun costo

Municipium

Vincoli

Per i vincoli alla dichiarazione di nascita, vedi la seguente pagina di questo sito

Municipium

Unità organizzativa Responsabile

Ultimo aggiornamento: 8 ottobre 2026, 13:23

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta il Servizio

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?

1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?

1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli?

2/2

Inserire massimo 200 caratteri
È necessario verificare che tu non sia un robot