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Regione Marche
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Dichiarazione di nascita

Servizio attivo

Il cittadino a cui nasce un bambino è tenuto a dichiararlo all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita, di residenza o presso la Direzione Sanitaria del centro di nascita. Tale adempimento è necessario al fine di redigere l'atto di nascita e tras

Argomenti:
Nascita
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Materie del servizio

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A chi è rivolto

Ai genitori che devono dichiarare il proprio figlio al Comune per la formazione dell'atto di nascita

Chi può presentare

La denuncia di nascita può essere effettuata:

  •  da uno dei genitori, quando questi siano coniugati tra loro;

in assenza dei genitori la denuncia di nascita può essere fatta dal medico, dall’ostetrica, da un’altra persona che abbia comunque assistito al parto, o da un procuratore speciale munito di procura non autenticata;

  • da entrambi i genitori quando i genitori non sono coniugati tra loro

in assenza dei genitori la denuncia di nascita può essere fatta da persona munita di procura con atto pubblico (autenticata da un notaio), con la quale il/i genitore/i, ha/hanno espersso il consenso ad essere nominato/i;

  • da un genitore o procuratore speciale se è stato effettuato il riconoscimento prenatale dl nascituro (vedi casi particolari).
Trascrizione di atti di nascita avvenute all'estero

A seguito delle nuove norme sulla cittadinanza italiana, per i bambini nati all'estero da genitori iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), gli accertamenti per la verifica delle condizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana, necessarie al fine della trascrizione dell'atto stesso, devono essere effettuate dal consolato in cui i genitori sono iscritti all'AIRE, e sarà il consolato che, una volta accertate le condizioni per il riconoscimento della cittadinanza, chiederà al Comune la trascrizione dell'atto di nascita, unitamente all'iscrizione AIRE del minore

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Descrizione

Quando nasce un bambino l’evento deve essere denunciato all’ufficiale di stato civile per consentire che venga scritto l’atto di nascita.

Nell’atto di nascita vengono scritti, oltre ai dati di chi fa la denuncia, il Comune, il luogo, la data e l’ora della nascita, il sesso del bambino e il nome che gli viene dato.

Il nome del minore

Il nome del bambino/a deve rispettarne il sesso: va bene "Andrea" per una femmina, ma non "Maria" per un maschio, a meno che non faccia parte di un nome composto quale "Franco Maria".

Il nome deve essere composta da un massimo di 3 elementi, eventualmente separati da virgola: qualora fosse utilizzata la virgola, in nome vero e proprio sarà quello che precede la virgola: "Francesco Saverio, Marco", il nome sarà "Francesco Saverio".

Il nome non può essere quello del padre, di un fratello o di una sorella viventi. Tale divieto è da considerarsi inderogabile al fine di evitare casi di omonimia all'interno dello stesso nucleo famigliare, ma con la sentenza della Corte Costituzionale n. 286/2016 e 131/2022, che ha modificato la normativa in materia di attribuzione del cognome ai nascituri, se al minore viene attribuito un cognome diverso da quello del padre, vengono a decadre le ragioni legate all'omonimia, e pertanto al bambino può essere attribuito il nome del padre.

Al contempo, e per le stesse ragioni prima elencate in relazione al divieto di attribuizione del nome del padre, qualora alla nascitura venisse attribuito il cognome della sola madre, alla bambina non potrà essere attribuito lo stesso nome della madre.

Non può essere assegnato un cognome come nome.

Non deve essere un nome ridicolo e/o vergognoso.

Il cognome del minore

L’utilizzo del cognome paterno

Nell’ordinamento italiano non esiste una norma che impone il cognome paterno, si tratta di una consuetudine tramandata da tempo e confermata dalla lettura di alcune disposizioni legislative.

Secondo il regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile (art. 33, D.P.R. n. 396/2000) il figlio legittimato ha il cognome del padre.

Il Codice civile (art. 262 c.c.) sul cognome del figlio nato fuori del matrimonio, dice che assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto.

Se il riconoscimento viene effettuato nello stesso istante da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre.

L’utilizzo del cognome materno

Prima della sentenza della Corte Costituzionale di seguito citata, si poteva dare il cognome materno in modo esclusivo ai figli nati fuori del matrimonio, mentre per quelli nati in costanza di matrimonio, c’è la presunzione di paternità del marito della madre.

Il figlio nato al di fuori del matrimonio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto.

Se la madre riconosce il figlio come suo prima del padre, gli potrà attribuire il cognome.

Vedi la sentenza della Corte Costituzionale sul cognome materno

Cognome e nome dei cittadini stranieri

La scelta del cognome e nome per i cittadini stranieri è regolata dalla legge del Paese di cui sono cittadini, e sono i genitori che dichiarano, sotto la loro responsabilità, che il cognome e nome prescelto sono conformi alla normativa vigente nel loro Paese.

Nel caso di errori, potranno rettificare il nome e/o il cognome con attestazione consolare successivamente.

Codice fiscale

L'Ufficio di Stato Civile rilascia il codice fiscale ai nuovi nati, per i residenti, tramite collegamento diretto con l'Agenzia delle Entrate

La cittadinanza del neonato

E' cittadino italiano il bambino nato anche da un solo genitore italiano, alle condizioni previste dalle nuove norme sulla cittadinanza italiana.

Il figlio di cittadini stranieri non è italiano, pertanto sull'atto di nascita non verrà indicata la cittadinanza del minore ma solo quella dei genitori, e la cittadinanza verrà attribuita dall'autorità straniera e saranno i genitori a doversi attivare presso le proprie autorità al fine del riconoscimento della cittadinanza del figlio.

In anagrafe il bambino verrà riportato con cittadinanza "da definire", fino a quando non verrà documentata la cittadinanza straniera di appartenenza.

Rilascio certificati

I certificati relativi agli atti sopra descritti vengono rilasciati dall'Ufficio di Stato Civile nei modi esposti nella scheda "Certificati ed estratti"

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Come fare

Direttamente recandosi presso l'ufficio di Stato Civile presso il Comune di residenza della madre, se il padre è residente in altro comune (entro 10 giorni dall'evento) previo appuntamento telefonico,

oppure:

  •  presso la Direzione Sanitaria del centro ove è avvenuto il parto (entro 3 giorni dall'evento),
  •  presso il Comune ove è avvenuto il parto (entro 10 giorni dall'evento),
  •  presso il Comune di residenza del padre, previo accordo con la madre se questa è residente in altro Comune; in questo caso l'iscrizione anagrafica del nato sarà comunque nel Comune di residenza della madre come previsto per legge (entro 10 giorni dall'evento),
  •  presso il Comune di residenza del padre qualora la madre non sia residente in nessun comune italiano (entro 10 giorni dall'evento)
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Cosa serve

Documentazione necessaria

  1.  documento d'identità del dichiarante/i
  2.  attestazione di nascita (certificato di assistenza al parto) rilasciata dall'ostetrica o dalla struttura sanitaria dove è avvenuto il parto, o in alternativa la "constatazione di avvenuto parto" o una dichiarazione sostitutiva
  3. procura speciale o atto pubblico, qualora la dichiarazione sia fatta da un procuratore
L’attestazione di avvenuta nascita

Per la formazione dell’atto di nascitaè necessario esibire una prova documentale dell’evento.
Il documento indicato dall’art. 30 del d.p.R. n.396/2000 (e che è da ritenersi a corredo obbligatorio ai fini della formazione dell’atto di nascita) è una attestazione di avvenuta nascita contenente le generalità della puerpera, del luogo ove è avvenuta la nascita oltre al giorno e all’ora della nascita e del sesso del bambino o della bambina, compilata dal personale sanitario che ha assistito al parto, contemplando la possibilità che la madre non sia nominata nell’attestazione, nel rispetto di una sua precisa volontà.

La constatazione di avvenuto parto

Nei casi in cui la nascita avvenga senza l’assistenza di personale medico (pensiamo ad un parto avvenuto all’improvviso a casa o nel tragitto verso il centro di nascita, come spesso accade di avere notizia), non si potrà ovviamente ottenere una attestazione di nascita, che sarà sostituita da una constatazione di avvenuto parto, redatta sempre da personale sanitario ma necessariamente dopo la nascita. Questa “constatazione”, essendo alternativa alla “attestazione”, ha parimenti natura obbligatoria.

La dichiarazione sostitutiva

Anche la constatazione di avvenuto parto non è considerata un documento insostituibile. Se anche questa non potesse essere esibita, perché è mancato un intervento anche successivo del personale sanitario (benché ci permettiamo di ritenere l’ipotesi abbastanza residuale), l’art. 30 consente a chi dichiara la nascita di sostituire la constatazione di avvenuto parto con una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. n.445/2000, nella quale si riporteranno gli elementi della nascita. Anche questa “dichiarazione”, essendo alternativa alla “attestazione” e alla “constatazione”, è da ritenersi obbligatoria.

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Cosa si ottiene

La formazione dell'atto di nascita del minore

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Tempi e scadenze

La denuncia di nascita deve essere fatta entro un massimo di 10 giorni al Comune o entro 3 giorni presso la Direzione sanitaria dove è avvenuto l'evento

 

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Casi particolari

Denuncia di nascita tardiva

Nel caso in cui la denuncia di nascita venga effettuata oltre i termini previsti dalla legge (10 giorni), verrà comunque redatto un atto di nascita come precedentemente descritto, in cui dovranno essere inserite le ragioni del ritardo della dichiarazione stessa, e ne verrà data comunicazione alla Procura della Repubblica per l'adozione di eventuali sanzioni previste dall'art.566 del codice penale (occultamento di neonato).

Gradi di parentela che ostano al riconoscimento

I gradi di parentela che ostano al riconoscimento dei figli da parte dei genitori sono quelli in cui esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, nonché un vincolo di affinità in linea retta. Questo significa che i figli nati da persone che sono parenti in questi gradi non possono essere riconosciuti dai loro genitori, salvo specifiche eccezioni come l'ignoranza del vincolo da parte dei genitori al momento del concepimento o la dichiarazione di nullità del matrimonio da cui deriva l'affinità. In tali casi, il riconoscimento può essere autorizzato dal giudice, tenendo conto dell'interesse del figlio e della necessità di evitare qualsiasi pregiudizio.

Riconoscimento di nascituro

Per il riconoscimento prima del parto del figlio concepito, da parte di genitori che non siano coniugati, si rimanda all'apposita pagina di questo sito.

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Costi

Nessun costo

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Vincoli

Sono previsti i seguenti vincoli al riconoscimento dei neonati:

  • l'età dei genitori: possono dichiarare la nascita del figlio, e riconoscerlo, solo i genitori di età superiore ai 16 anni, salvo autorizzazione del tribunale; al di sotto di tale età, anche se consentita dalla normativa del Paese per il quale il genitore ha la cittadinanza, non è possibile il riconoscimento senza l'autorizzazione del tribunale;
  • parentela in linea retta, in linea collaterale fino al 2° grado, vincolo di affinità in linea retta;
  • può dichiarare la nascita solo la madre biologica, pertanto non possono essere accolte richieste di riconoscimento da parte di due madri o due padri anche se uniti civilmente (potrà dichiarare la sola madre biologica o il padre dichiarando che il bambino è nato da donna che non vuole essere nominata).
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Unità organizzativa Responsabile

Ultimo aggiornamento: 8 ottobre 2026, 13:13

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